IVA AGEVOLATA

Per gli interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
L’aliquota Iva al 4% si applica, per l'acquisto di beni finiti e per le prestazioni d'opera in caso di costruzione di nuovi immobili. E’ quanto prevede, infatti, il Dpr n. 633/1972.

E' necessario, però, che l'immobile ricada in uno dei seguenti casi:

- abbia i requisiti di prima casa;
- sia un fabbricato rurale a destinazione abitativa;
- ricada nell'ambito dei cosiddetti edifici Tupini, fabbricati non di lusso, nei quali si trovino contemporaneamente abitazioni, negozi ed uffici, nel rispetto di determinate proporzioni.

N.B: Le manutenzioni ordinarie/straordinarie non sono contemplate per l’ottenimento dell’aliquota agevolata al 10%.

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ IVA 4%

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DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ IVA 10%

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